D.L. N. 93/2008 (G.U.) del 28/05/2008 - convertito in L. 126/2008
A decorrere dall'anno 2008 sono esentate dal pagamento dell'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi come tali quelle ove risiede lo stesso soggetto passivo.
L'esenzione si estende anche alle abitazioni principali assimilate dal Comune nel regolamento ICI vigente al momento della entrata in vigore del decreto legge, che nel caso di questo Ente corrispondono alle "ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA".
L'esenzione si applica anche agli alloggi assegnati ai soci delle cooperative a proprietà indivisa e agli alloggi assegnati dagli IACP, nonché agli alloggi coniugali assegnati in caso di separazione o divorzio, nel caso in cui il coniuge assegnante non abbia nel Comune del coniuge assegnatario l'abitazione principale.
Le abitazioni principali A1, A8 e A9, nonché le abitazioni principali relative agli italiani residenti all'estero - e a condizione che l'alloggio di questi ultimi non sia locato - godono unicamente della detrazione stabilita dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/1992, che nel caso di questo Comune ammonta ad € 103,30.
| Allegato | Descrizione |
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Valori minimi da applicare alle aree utilizzabili a scopo edificatorio |
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